Chatta con noi!

Casi di esonero canone Rai

Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri e coloro che non detengono un apparecchio televisivo.

Ultrasettantacinquenni con reddito basso

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (sezione II del modello).

Attenzione: addebito in bolletta elettrica

Per le richieste inviate entro il giorno 15 del mese, l’addebito del canone in bolletta è ordinariamente interrotto dalla rata del mese successivo. Per le richieste inviate nella seconda metà del mese, l’interruzione decorre dalla rata del secondo mese successivo.
È sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Chi ha pagato il canone pur avendone diritto all’esenzione può richiedere il rimborso tramite l’apposito modello (contenente anche la dichiarazione sostitutiva) oppure, se il pagamento è avvenuto in bolletta elettrica, con lo specifico modello indicando la causale 1.

Come presentare dichiarazioni e rimborsi
  • Invio postale (raccomandata senza busta) a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. Allegare copia di un documento di identità.
  • PEC con firma digitale a: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • Consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Provvedimento rimborsi e modello: scarica PDF

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati per effetto di convenzioni internazionali:

  • Agenti diplomatici (art. 34, Convenzione di Vienna 18/04/1961).
  • Funzionari/impiegati consolari (art. 49, Convenzione di Vienna 24/04/1963).
  • Funzionari di organizzazioni internazionali esenti in base allo specifico accordo di sede.
  • Militari e personale civile di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (art. 10, Convenzione di Londra 19/06/1951).

Dal 2016 il canone è addebitato sulla fattura elettrica per le utenze domestiche residenziali. La dichiarazione sostitutiva consente di far valere l’esenzione ed evitare l’addebito anche sulla bolletta intestata al dichiarante.
Se l’intestatario della fornitura elettrica non è il dichiarante ma un componente della stessa famiglia anagrafica, occorre indicarne i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale).
La dichiarazione va presentata anche per comunicare il venir meno dei presupposti (es. cessazione anticipata dell’incarico).

Come e quando

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato, con documento di riconoscimento, tramite raccomandata senza busta a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione può essere presentata in ogni giorno dell’anno: produce effetti in base alla decorrenza della condizione di esenzione e fino alla scadenza della stessa. In caso di rinnovo/rilascio di nuova carta d’identità diplomatica, occorre inviare una nuova dichiarazione con i dati aggiornati.
È possibile presentare una nuova dichiarazione anche per variare i nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va inviata tempestivamente se viene meno la condizione che dà diritto all’esenzione.

Cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale che non detengono la TV

Chi non detiene un apparecchio televisivo ed è intestatario di un contratto di energia elettrica residenziale può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. È necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

Anche gli eredi devono presentare dichiarazione se, nell’abitazione con utenza ancora temporaneamente intestata al deceduto, non è presente alcun televisore.
Chi ha in passato chiesto il suggellamento può certificare di non detenere ulteriori apparecchi TV per evitare l’addebito in bolletta (nessuna abitazione con utenze a sé intestate deve avere altri apparecchi oltre a quello suggellato).
In questi casi va compilato il quadro A del modello. La dichiarazione ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza domestica residenziale (eccetto gli eredi).

Scadenze per la non detenzione
  • Dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonero per l’intero anno successivo.
  • Dal 1° febbraio al 30 giugno: esonero per il secondo semestre dello stesso anno.

In caso di attivazione di nuova utenza elettrica (senza altre utenze residenziali nello stesso anno), la dichiarazione di non detenzione va presentata entro la fine del mese successivo alla data di attivazione, per avere l’esonero dalla stessa data.
Se durante l’anno cambiano i presupposti (es. acquisto TV), occorre comunicarlo: il canone sarà addebitato dal mese di presentazione della dichiarazione di variazione (quadro C).

Presentazione della dichiarazione sostitutiva
  • Tramite applicazione web: invio online.
  • Tramite intermediari abilitati (CAF, professionisti).
  • Raccomandata senza busta a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (allegare documento).
  • PEC con firma digitale a: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it (entro gli stessi termini delle altre modalità).

Doppio addebito

Se si è titolari di utenza elettrica residenziale e il canone è già addebitato a un altro componente della famiglia anagrafica, occorre presentare la dichiarazione sostitutiva (quadro B) indicando il codice fiscale di chi già paga il canone e la data di appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.

Effetti della data indicata:

  • Decorrenza dal 1° gennaio dell’anno di presentazione: canone non dovuto per l’intero anno.
  • Dal 2 gennaio al 1° luglio: canone dovuto per il primo semestre, non dovuto dal secondo semestre.
  • Dal 2 luglio al 1° gennaio dell’anno successivo: canone dovuto per l’intero anno di presentazione, non dovuto per l’anno successivo.
  • Se si apparteneva già alla stessa famiglia prima del 1° gennaio, si può indicare convenzionalmente il 1° gennaio dello stesso anno.

Se cambiano le condizioni

Se mutano i presupposti dichiarati (es. acquisto TV o cessazione appartenenza alla stessa famiglia anagrafica), inviare una dichiarazione con le variazioni nel quadro C.